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ROVERETO. Il giudice Corrado Pascucci si è preso 40 minuti per decidere, dopo la requisitoria del pm Rodrigo Merlo e l'arringa dell'avvocato Giorgio Fuganti. Poi ha condannato Luciano Bonora, titolare della Pasina, a 2 mesi e 20 giorni di reclusione, convertiti in 3040 euro, più un'ammenda di 4 mila euro, per aver ammorbato l'aria con gli effluvi del compost. Ma il giudice si è spinto anche oltre, riconoscendo alle parti civili - ovvero a Irzio Vanzo, unico "vicino di casa" dell'azienda a prendere parte al procedimento - il diritto al risarcimento per i danni subìti, pur senza stabilire il "quantum": Pascucci ne ha rinviato la valutazione a «un separato giudizio», indicando cioè la strada del processo civile. Inoltre ha fissato in 1500 euro le spese legali da rifondere subito a Vanzo, che è uscito dall'aula di ottimo umore. Bonora, amministratore unico della Pasina, ha assistito impietrito all'ultima udienza che lo vedeva nel ruolo di imputato. Si aspettava un giudizio diverso, visto che ha affrontato il dibattimento pubblico per essersi opposto al decreto penale di 4250 euro emesso a suo tempo dalla Procura. Per dire, se avesse pagato subito avrebbe chiuso la vicenda. Era sicuro di riuscire a far prevalere le proprie ragioni, ma ha sbattuto contro una sentenza severa, contro la quale non ha nemmeno voglia di fare appello: «Se faremo ricorso? Lasciamo perdere, è andata così. Ora è tempo di tornare a lavorare». Bonora era accusato delola violazione dell'articolo 674 del codice penale, "getto pericoloso di cose", che nella declinazione fornita dal procuratore capo Rodrigo Merlo andava intesa come "emissione di gas, vapore o fumo atti a molestare persone". Accusa confermata dal tribunale, così come le irregolarità contestate all'imprenditore nel trattamento del rifiuto organico. Nel dettaglio: L'avere stoccato all'esterno rifiuti non omogenei e non protetti dagli agenti atmosferici con appositi teli impermeabili, non avere effettuato le analisi prescritte, l'aver lasciato il compost a maturare all'esterno prima che arrivasse a maturazione, il non aver eseguito la lavorazione del compost all'interno e la mancata ottemperanza alla diffida del sindaco, che gli intimava di liberare il piazzale dai rifiuti. Questioni in verità molto tecniche, sulle quali, nel corso del processo, sono stati sentiti i consulenti della ditta e altri esperti, ognuno con una propria teoria sull'interpretazione delle normative, tutt'altro che chiare. I difensori, che hanno sostenuto l'estraneità del loro assistito alla produzione di odori molesti, non sono riusciti a convincere il giudice. Fa dunque testo la sentenza, che stabilisce un principio: un'attività che disturba tramite esalazioni fastidiose va punita.
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